Aspetti fiscali del Decreto Ristori quater

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza COVID-19, il cosiddetto Decreto Ristori quater.

Di seguito riportiamo Le principali misure relative alle disposizioni di carattere fiscale ed economico previste dal c.d. “Decreto Ristori Quater” a sostegno delle imprese colpite dall’emergenza sanitaria in corso.

PROROGHE E SOSPENSIONI DEI VERSAMENTI

1. Proroga del termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap 

La disposizione prevede la proroga del termine di versamento del secondo acconto imposte, differenziando tali termini in base a determinate condizioni.

> 10 dicembre 2020 (D.L. Ristori quater art. 1 D.L. n.157/2020): proroga del termine di versamento per tutti i contribuenti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il
domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa su tutto il territorio nazionale.

> 30 aprile 2021 (D.L. Ristori quater art. 1 D.L. n.157/2020): 

  • Proroga del termine di versamento per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale od operativa sul territorio nazionale con ricavi o compensi nel 2019 non superiori ad euro 50 milioni che hanno subìto, nel primo semestre 2020, una riduzione di almeno il 33% del fatturato rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019;
  • A prescindere dai requisiti di cui al punto precedente, viene prorogato il termine di versamento per:
    - I soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione operanti nei settori economici previsti nell’Allegato 1 al D.L. Ristori e nell’Allegato 2 al D.L. Ristori bis e individuati nelle c.d. “zone rosse”;
    - I soggetti esercenti attività di gestione di ristoranti individuati nelle c.d. “zone arancioni”.

2. Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre 

La disposizione prevede la sospensione dei termini di versamento scadenti nel mese di dicembre 2020 per tutti i contribuenti che hanno subìto una riduzione del fatturato di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 rispetto al medesimo mese del 2019, relativamente a:

  • le ritenute alla fonte da lavoro dipendente e assimilate e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che si operano in qualità di sostituti d'imposta;
  • l’Imposta sul valore aggiunto;
  • i contributi previdenziali e assistenziali, oltre che dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

Al riguardo, la disposizione specifica che:

  • Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato;
  • I versamenti sospesi possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi: in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021; oppure mediante rateizzazione (fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo), con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.  

La stessa sospensione dei termini è estesa anche a:

  • gli esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno intrapreso l’attività a partire dal 30 novembre 2019;
  • i soggetti che, indipendentemente dai requisiti relativi ai ricavi o alla diminuzione di fatturato come sopra descritti:
    - esercitano le attività economiche sospese ai sensi del DPCM del 3 novembre 2020;
    - esercitano le attività dei servizi di ristorazione e che hanno il domicilio fiscale, la sede legale od operativa nelle c.d. “zone rosse” e “zone arancioni”;
    - operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 del D.L. Ristori bis;
    - esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator e che hanno il domicilio fiscale, la sede legale od operativa nelle c.d. “zone rosse”.

3. Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi 

La disposizione in oggetto dispone la proroga al 10 dicembre 2020 del termine per la presentazione telematica del modello dichiarativo in materia di imposte sui redditi e IRAP (relativo al periodo d’imposta 2019), uniformandolo di fatto a quello per la scadenza di invio del modello 770/2020 (relativo al periodo d’imposta 2019).

4. Proroga dei termini in materia di definizioni agevolate 

La disposizione prevede la proroga del termine relativo al versamento delle rate in scadenza nel 2020 della c.d. “rottamazione ter” e del c.d. “saldo e stralcio” al 1 marzo 2021 (in luogo del termine del 10 dicembre 2020 originariamente previsto).

5. Disposizioni in tema di individuazione dei soggetti esentati dal versamento IMU 

La disposizione introdotta dal Decreto Ristori quater interviene sul tema specificando che il versamento dell’IMU non è dovuto nel caso in cui l’utilizzatore coincida con il “soggetto passivo d’imposta” allargando di fatto il campo di applicazione dell’esonero a tutti i casi in cui il soggetto passivo non coincida con il proprietario dell’immobile (ad esempio nei casi dei contratti di leasing).
Attenzione: al riguardo occorre ricordare che le disposizioni attuali prevedono l’esenzione totale dal versamento in oggetto per alcune categorie e la sola esenzione dal versamento del secondo acconto IMU per altre.
In base a quanto disposto fino ad oggi sul tema sono, quindi, esentati dal versamento in oggetto gli immobili:
a) adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
b) rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni con fine di lucro) e relative pertinenze, quelli degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i soggetti passivi d’imposta siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
c) rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
d) rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli a condizione che i soggetti passivi d’imposta siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

e) destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili a condizione che i soggetti passivi d’imposta siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
f) in cui si svolgono le attività imprenditoriali interessate dalla sospensione disposta col D.P.C.M. 24 ottobre 2020 (comprese le relative pertinenze): si tratta delle categorie economiche riportate nell’Allegato 1 al decreto Ristori a condizione che i soggetti passivi d’imposta siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
g) delle attività elencate nell’allegato 2 al decreto Ristori bis, se con sede nelle c.d. “zone rosse” a condizione che i soggetti passivi d’imposta siano anche gestori delle attività ivi esercitate.e) destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili a condizione che i soggetti passivi d’imposta siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
f) in cui si svolgono le attività imprenditoriali interessate dalla sospensione disposta col D.P.C.M. 24 ottobre 2020 (comprese le relative pertinenze): si tratta delle categorie economiche riportate nell’Allegato 1 al decreto Ristori a condizione che i soggetti passivi d’imposta siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
g) delle attività elencate nell’allegato 2 al decreto Ristori bis, se con sede nelle c.d. “zone rosse” a condizione che i soggetti passivi d’imposta siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

6. Modifiche strutturali relative all'istituto della rateizzazione 

La disposizione di fatto interviene in materia di rateizzazione delle cartelle di pagamento.
Al riguardo, con riferimento ai provvedimenti di accoglimento di rateizzazione emessi a seguito delle istanze presentate dal 30 novembre 2020, si prevede che:

  • dal momento di presentazione dell’istanza di rateizzazione presso l’Agenzia delle Entrate e della Riscossione, fino alla data di eventuale rigetto della stessa consegua:
    - la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza;
    - il divieto di iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche (fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione dell’istanza);
    - il blocco di avvio di nuove procedure esecutive.
  • il pagamento della prima rata determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate a determinate condizioni. Inoltre, per le rateizzazioni richieste dal 30 novembre 2020 fino al 31 dicembre 2021:
    - si prevede che nel caso in cui le somme iscritte a ruolo siano di importo superiore ad
    euro 100.000 (a fonte del precedente limite di euro 60.000) la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà;
    - sale da 5 a 10 il numero di rate anche non consecutive che, se non pagate, determinino la decadenza della rateizzazione.

Infine, è disposto che i contribuenti decaduti anteriormente alla data dell’8 marzo 2020 dal beneficio di rateizzazione o dalle precedenti “rottamazioni” delle cartelle esattoriali potranno presentare una nuova richiesta di rateizzazione entro la fine del 2021.

7. Istituzione di un fondo perequativo presso il MEF 

La disposizione è volta a istituire un Fondo finalizzato a realizzare nel 2021 l’attribuzione in base a dei criteri di equità di misure fiscali e di ristoro concesse con i provvedimenti emergenziali adottati nell’ambito dell’ “emergenza da virus COVID-19”, da destinare ai futuri soggetti potenzialmente beneficiari di sospensione fiscali e contributive che registrino una significativa perdita di fatturato.

MISURE SETTORIALI

AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO

Sono estesi i beneficiari delle previsioni di cui all’articolo 1 del Decreto Ristori (rif. Circ. Uff. Tributario del 31 ottobre 2020) prevedono il riconoscimento del contributo a fondo perduto anche agli Agenti e Rappresentanti di commercio e ai Procacciatori d’affari c.d. “di filiera”.
In allegato si riporta la tabella allegata al Decreto Ristori quater riportante i codici ATECO degli ulteriori soggetti beneficiari della disposizione. (clicca qui per visualizzare).

SETTORE TURISMO E CULTURA


Sul tema il Decreto Ristori quater prevede:
> L’incremento di euro 90 milioni per l’anno 2021 del fondo di parte corrente istituito presso il MIBACT per le misure a sostegno dei settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo (ex. art. 89 del D.L. Cura Italia);
> L’incremento di euro 10 milioni per l’anno 2020 del fondo istituito nello stato di previsione del MIBACT al fine di sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator, nonché le guide e gli accompagnatori turistici a seguito delle misure di contenimento del COVID-19 (ex. art. 182 del D.L. Rilancio), oltreché l’estensione dei beneficiari di tali misure includendovi le imprese non soggette ad obblighi di pubblico servizio e debitamente autorizzate all’esercizio di attività riferite al codice ATECO 49.31.00 “Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane” mediante autobus scoperti;
> L’incremento di euro 350 milioni per l’anno 2020 e di 50 milioni per l’anno 2021 del fondo istituito nello stato di previsione del MIBACT destinato al sostegno delle librerie, dell’intera filiera dell’editoria, compresi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, oltreché al ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all’emergenza epidemiologica da Covid-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre. Al riguardo, è chiarito che l’incremento di euro 350 milioni per l’anno 2020 è destinato al ristoro delle perdite subite da quest’ultimo settore delle fiere e dei congressi;
> I contributi a fondo perduto stanziati e percepiti sulla base dei fondi di cui ai precedenti punti non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, né alla formazione del valore della produzione netta;
> Con riferimento ai soli contributi a fondo perduto di cui ai precedenti punti è chiarito che ai fini dell’erogazione degli stessi, i documenti unici di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità alla data del 29 ottobre 2020, conservano la loro validità nel periodo compreso tra il 30 ottobre 2020 e il 31 gennaio 2021.

SETTORE RISTORAZIONE E PUBBLICI ESERCIZI

MODIFICHE IN TEMA DI “FONDO PER LA FILIERA DELLA RISTORAZIONE”

La disposizione di fatto interviene sulla disciplina in oggetto introdotta all’art. 58 del D.L. Agosto come segue:
> Il fondo istituito presso il MIPAAF abbia una dotazione di euro 250 milioni per l’anno 2020 ed euro 200 milioni per l’anno 2021 che costituiscono limite di spesa (la precedente previsione prevedeva una dotazione di euro 600 milioni per il solo 2020).
Tale modifica si è resa necessaria a seguito della proroga del termine di presentazione delle istanze per l’accesso al beneficio al 15 dicembre 2020 concessa dal Ministero (Com. Uff. Trib. del 25 novembre 2020). Di fatti è chiarito che le risorse relative all’anno 2021 concorrono al finanziamento e all’integrazione delle istanze già presentate entro il 15 dicembre 2020 e parzialmente soddisfatte con lo stanziamento per l’anno 2020 nonché al finanziamento delle eventuali ulteriori istanze pervenute;

> E’ rimodulata la disposizione che individua i beneficiari del contributo a fondo perduto specificando che lo stesso è destinato alle imprese che al 15 agosto 2020 risultino in attività con codice ATECO prevalente:

  • 56.10.11, 56.21.00, 56.29.10, 56.29.20,
  • 55.10.00, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo;
  • 55.20.52 e 56.10.12, per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio. Al riguardo viene chiarito che gli ittiturismi, ai soli fini della presente procedura, indichino il codice ATECO 56.10.12.

SETTORE GIOCHI

PROROGA DEI VERSAMENTI IN MATERIA DI PREU

La disposizione prevede che il saldo del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi delle sale gioco e del canone concessorio del quinto bimestre 2020 (periodo settembre - ottobre 2020) può essere versato nelle seguenti modalità:

  • in misura pari al 20% del dovuto sulla base della raccolta di gioco del medesimo bimestre, entro il 18 dicembre 2020;
  • la restante quota, pari all’80%, con rate mensili di pari importo, con gli interessi legali calcolati giorno per giorno. Al riguardo, la prima rata è versata entro il 22 gennaio 2021 e le successive entro l’ultimo giorno di ciascun mese successivo (l’ultima rata è versata entro il 30 giugno 2021).
C O N D I V I D I